DECRETO-LEGGE 11 maggio 2007, n.61 Interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti. (GU n. 108 del 11-5-2007)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di attuare un
quadro di adeguate iniziative volte al definitivo superamento
dell'emergenza nel settore dei rifiuti in atto nel territorio della
regione Campania;
Considerata la gravita' del contesto socio-economico-ambientale
derivante dalla situazione di emergenza in atto, suscettibile di
compromettere gravemente i diritti fondamentali della popolazione
della regione Campania, attualmente esposta al pericolo di epidemie e
altri pregiudizi alla salute;
Considerate le possibili ripercussioni sull'ordine pubblico;
Tenuto conto della necessita' e dell'assoluta urgenza di
individuare discariche utilizzabili per conferire i rifiuti solidi
urbani prodotti nella regione Campania;
Considerato il rischio di incendi dei rifiuti attualmente stoccati
presso gli impianti di selezione e trattamento, ovvero abbandonati
sull'intero territorio campano, e della conseguente emissione di
sostanze inquinanti nell'atmosfera;
Tenuto conto dell'imminente paralisi della gestione del servizio di
smaltimento dei rifiuti nella regione Campania;
Ravvisata l'esigenza di disporre per legge l'individuazione e la
realizzazione delle discariche necessarie per lo smaltimento dei
rifiuti a fronte dell'impossibilita' di provvedervi in via
amministrativa;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 maggio 2007;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Apertura discariche e messa in sicurezza
1. Entro il termine dello stato di emergenza, fissato dal decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2007, per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani o speciali non pericolosi anche
provenienti dalle attivita' di selezione, trattamento e raccolta dei
rifiuti solidi urbani nella regione Campania, sono attivati i siti da
destinare a discarica presso i seguenti comuni: Serre in provincia di
Salerno, Savignano Irpino in provincia di Avellino, Terzigno in
provincia di Napoli e Sant'Arcangelo Trimonte in provincia di
Benevento.
2. L'utilizzo del sito di Serre in provincia di Salerno e'
consentito fino alla realizzazione di un nuovo sito idoneo per lo
smaltimento dei rifiuti individuato dal Presidente della provincia di
Salerno.
3. L'uso del sito ubicato nel comune di Terzigno di cui al comma 1
e' consentito fino al completamento delle attivita' di collaudo ed
alla messa in esercizio a regime del termovalorizzatore di Acerra. Il
Commissario delegato assicura la ricomposizione morfologica del sito
utilizzato e l'adozione delle occorrenti misure di mitigazione
ambientale, ivi compresa la bonifica e messa in sicurezza dei siti di
smaltimento incontrollato di rifiuti esistenti nel medesimo
territorio, mediante la predisposizione di un apposito piano da
adottarsi d'intesa con il Presidente della regione Campania, sentito
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4. L'utilizzo dei siti di cui al presente articolo e' disposto nel
rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento, anche in deroga
alle specifiche disposizioni vigenti in materia ambientale,
paesaggistico-territoriale, di pianificazione per la difesa del
suolo, nonche' igienico-sanitaria, fatto salvo l'obbligo del
Commissario delegato di assicurare le occorrenti misure volte alla
tutela della salute e dell'ambiente.
5. Con apposite ordinanze del Presidente del Consiglio dei
Ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge
24 febbraio 1992, n. 225, possono essere definite ulteriori misure
compensative in favore dei comuni di cui al comma 1.
Affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti
ART. 2
1. All'articolo 3 del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290,
il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il Commissario delegato,
con le necessarie garanzie ambientali e sanitarie, individua in via
di somma urgenza, fatta salva la normativa antimafia, anche mediante
affidamenti diretti a soggetti diversi dalle attuali societa'
affidatarie del servizio e, ove occorra, in deroga all'articolo 113,
comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
all'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le
soluzioni ottimali per il trattamento e per lo smaltimento dei
rifiuti e per l'eventuale smaltimento delle balle di rifiuti trattati
dagli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti della regione.
Il Commissario delegato puo' altresi' utilizzare, previa
requisizione, gli impianti, le cave dismesse o abbandonate, le
discariche che presentano volumetrie disponibili, con le modalita' di
cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n.
263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n.
290, anche sottoposti a provvedimenti di sequestro da parte
dell'autorita' giudiziaria; l'efficacia di detti provvedimenti e'
sospesa dal momento dell'adozione del provvedimento di requisizione
da parte del Commissario delegato e fino alla cessazione dello stato
d'emergenza; in tali casi il Commissario delegato assume la gestione
fino alla cessazione dello stato di emergenza e adotta le necessarie
misure di protezione volte ad assicurare la tutela della salute e
dell'ambiente, nonche' la progressiva eliminazione delle situazioni
di pericolo eventualmente esistenti. I siti cosi' individuati sono
sottratti all'adozione di misure cautelari reali fino alla cessazione
dello stato d'emergenza.».
2. Tenuto conto della grave situazione in atto nel territorio della
regione Campania in materia di rifiuti, al fine di consentire anche
l'espletamento delle attivita' di presidio dei siti da destinare a
discarica, il personale di cui all'articolo 1, comma 8, del
decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, e' elevato a non
piu' di trenta unita'.
Art. 3.
Divieto di localizzazione di nuovi siti di smaltimento finale di
rifiuti in alcuni comuni della provincia di Napoli
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in
assenza di interventi di riqualificazione o di opere di bonifica del
territorio dell'area «Flegrea» - ricompresa nei comuni di Giugliano
in Campania, Villaricca, Qualiano e Quarto in provincia di Napoli,
per il territorio contermine a quello della discarica «Masseria
Riconta» - non possono essere ulteriormente localizzati nuovi siti di
smaltimento finale di rifiuti.
Art. 4.
Consorzi di bacino
1. I comuni della regione Campania sono obbligati ad avvalersi, in
via esclusiva, per lo svolgimento del servizio di raccolta
differenziata, dei consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 6 della
legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10, che utilizzano
i lavoratori assegnati in base all'ordinanza del Ministro
dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n.
2948 del 25 febbraio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50
del 2 marzo 1999.
2. Sono fatti salvi, limitatamente alla durata ivi prevista, i
contratti gia' stipulati alla data di entrata in vigore del presente
decreto, tra i comuni e i soggetti, anche privati, per l'affidamento
della raccolta sia del rifiuto differenziato che indifferenziato.
3. Qualora i consorzi non adottino le misure prescritte da una
specifica ordinanza commissariale, nel termine di novanta giorni
dalla sua adozione, per l'incremento significativo dei livelli di
raccolta differenziata degli imballaggi primari e della frazione
organica, dei rifiuti ingombranti, nonche' della frazione
valorizzabile di carta, plastica, vetro, legno, metalli ferrosi e non
ferrosi, il Commissario delegato puo' disporre l'accorpamento dei
consorzi, ovvero il loro scioglimento.
Art. 5.
Attuazione di misure emergenziali
1. Al fine di assicurare il conseguimento dell'obiettivo del
superamento dell'emergenza in atto nel territorio della regione
Campania, i prefetti della regione Campania, per quanto di
competenza, anche ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
assumono ogni necessaria determinazione per assicurare piena
effettivita' agli interventi ed alle iniziative poste in essere dal
Commissario delegato.
Art. 6.
Nomina a sub-commissari dei Presidenti delle province
1. Al fine di accelerare le iniziative dirette alla tempestiva
restituzione dei poteri agli enti ordinariamente competenti, in un
quadro di autosufficienza degli ambiti provinciali, i Presidenti
delle province della regione Campania sono nominati sub-commissari ed
attuano d'intesa con il Commissario delegato le iniziative necessarie
ad assicurare la piena realizzazione del ciclo di gestione e
smaltimento dei rifiuti in ambito provinciale.
2. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 2006, n.
263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n.
290, e' abrogato.
3. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,
adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio
1992, n. 225, su proposta del Commissario delegato, si provvede alla
revoca della dichiarazione dello stato d'emergenza anche
limitatamente a singoli ambiti provinciali che presentano sufficiente
dotazione impiantistica per assicurare in via ordinaria il ciclo dei
rifiuti.
Art. 7.
T a r i f f e
1. In deroga all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, i comuni della regione Campania adottano immediatamente
le iniziative urgenti per assicurare che, a decorrere dal 1° gennaio
2008 e per un periodo di cinque anni, ai fini della tassa di
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, siano applicate misure
tariffarie per garantire complessivamente la copertura integrale dei
costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti. Ai comuni
che non provvedono nei termini previsti si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 141, comma 1, lettera a), del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 8.
Clausola di invarianza della spesa
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Il Commissario delegato provvede alle attivita' di sua
pertinenza previste dal presente decreto nell'ambito delle risorse
disponibili sulla contabilita' speciale.
Art. 9.
Piano per il ciclo integrato dei rifiuti
1. All'articolo 3 del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290,
il comma 1-ter e' sostituito dal seguente: «1-ter. In sostituzione
del Piano regionale di gestione dei rifiuti, il Commissario delegato
adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente comma, sentita la Consulta regionale per la gestione dei
rifiuti nella regione Campania, nonche' il Commissario per la
bonifica, il Piano per la realizzazione di un ciclo industriale
integrato dei rifiuti per la regione Campania. Il Piano prevede, in
armonia con la legislazione comunitaria, le priorita' delle azioni di
prevenzione nella produzione, riutilizzo, riciclaggio del materiale,
recupero di energia e smaltimento e contiene l'indicazione del numero
e della rispettiva capacita' produttiva degli impianti che dovranno
operare per ciascuna provincia, ovvero per ciascuno degli ambiti
territoriali interprovinciali che potranno essere individuati
d'intesa fra le province interessate.».
Art. 10.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 11 maggio 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Mastella